A seguito della modifica della rete interna di fognatura di uno stabile preesistente o della realizzazione di un nuovo fabbricato, è sempre necessario ottenere, da parte dell’Ufficio, l’autorizzazione preventiva allo scarico?

Si.
Tutti gli scarichi devono essere autorizzati. Per gli edifici esistenti, le relative autorizzazioni a suo tempo rilasciate (per l’immissione in fognatura, nelle tombinature, nei corsi d’acqua o nel terreno) si riferiscono alla consistenza a cui fa riferimento l’autorizzazione stessa.

Il titolo edilizio per l’esecuzione delle opere, sia esso certificato o esplicito, si riferisce alle opere murarie (scavi e posa delle tubazioni) non contempla le autorizzazioni per lo scarico e l’uso degli stessi quando sono ubicati al di sotto della quota stradale. Ad esempio, lo scarico in fognatura è sempre ammesso (per le acque reflue domestiche) purchè si osservino i regolamenti emanati dalla autorità locale e dal gestore del Servizio Idrico Integrato (oggi Metropolitana Milanese SPA). Inoltre l’allaccio ai corpi recettori pubblici (fognatura, tombinatura, roggia tombinata), sono eseguiti dal gestore degli stessi e quindi sia per la loro posizione che per la loro realizzazione non possono essere autocertificati. Inoltre come da normativa, ci possono essere delle limitazioni allo scarico sia in termini di quantità che di qualità dei reflui scaricati o da scaricare.

FAQ SUE n. 83 - Pubblicata il 12 ottobre 2021

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Aggiornato il: 12/10/2021