Rioccupazione del colombaro per nuovi defunti: cos'è, come funziona

La rioccupazione del manufatto consiste nella tumulazione di una nuova salma in un colombaro già occupato.

Può essere richiesta la tumulazione del coniuge, della persona unita civilmente, di parenti o affini, dal concessionario del manufatto o, in caso di suo decesso, dal coniuge o persona unita civilmente. In loro mancanza, da tutti i parenti più prossimi di pari grado e, in assenza di questi ultimi, da tutti gli affini di pari grado.

La persona defunta da tumulare nel colombaro deve avere titolo di essere sepolta nei cimiteri di Milano ai sensi dell'art. 10 del Regolamento comunale dei Servizi funebri e cimiteriali.

La rioccupazione è ammessa per il periodo residuo della concessione originaria che deve essere superiore ai venti anni; non è ammessa la rioccupazione per i colombari già rinnovati.

La persona defunta originaria deve rientrare nel colombaro rioccupato (art. 20 Regolamento comunale dei Servizi funebri e cimiteriali): nel caso di traslazione non temporanea la concessione decadrà.

In caso di concessione perpetua la rioccupazione del manufatto, singolo o raggruppato, determina la decadenza della perpetuità di tutti i manufatti.

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Aggiornato il: 23/11/2023