Il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si è verificata l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto all’assegno nel corso dell’anno di erogazione cessa nei seguenti casi:
- qualora venga meno la presenza di tre minori nella famiglia del/della richiedente
- qualora venga meno la residenza nel Comune di Milano del/della richiedente o di almeno uno dei tre figli minori
- al compimento della maggiore età dei figli.
In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.
L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:
- sino ad un importo massimo di € 320,45 per i mesi di gennaio e febbraio 2022.
A partire dal mese di marzo 2022 l'Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori verrà sostituito dall' ASSEGNO UNICO per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente.
L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata, per l’anno 2022 il pagamento è riferito ai soli mesi di gennaio e febbraio.