Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori

ATTENZIONE: A partire dal mese di marzo 2022 l'Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori verrà sostituito dall' ASSEGNO UNICO, maggiori informazioni sul sito INPS.

Di che cosa si tratta

E’ un assegno che spetta alle famiglie che hanno almeno 3 figli/e minori iscritti/e nella propria scheda anagrafica e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

Il nucleo familiare deve essere composto almeno da un genitore e tre minori di anni 18 che siano figli/e propri/e e sui/sulle quali esercita la potestà genitoriale.

Ai/alle  figli/e minori del richiedente sono equiparati i/le figli/e del coniuge, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo.

Il genitore e i tre minori devono far parte della stessa famiglia anagrafica.

Questo requisito non si considera soddisfatto se alcuno/a dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento a terzi ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 184 del 1983.

Per presentare domanda è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:

  1. residenza nel Comune di Milano al momento della presentazione della richiesta;
  2. trovarsi in una delle seguenti condizioni:
    - cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea
    - cittadinanza non comunitaria in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria
    - cittadinanza non comunitaria soggiornante di lungo periodo
    - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso unico di lavoro della durata di almeno un anno
    - cittadinanza non comunitaria in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari
    - familiare di cittadino/a italiano/a, comunitario o di soggiornante di lungo periodo, titolare del diritto di soggiorno
  3. i/le figli/e minori devono essere residenti nel Comune di Milano ed iscritti/e nella stessa scheda anagrafica del/della richiedente, per tutto il periodo dell’erogazione dell’assegno
  4. il valore ISEE del nucleo famigliare non deve essere superiore a € 8.955,98 per l’anno 2022 (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni).

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti all’atto della presentazione dell’istanza, a pena di esclusione dal beneficio.

Il genitore naturale con almeno 3 figli/e che siano figli/e propri/e o del coniuge o ricevuti/e in affidamento adottivo e/o preadottivo e che risultino iscritti/e nella sua stessa scheda anagrafica (stato di famiglia) ed effettivamente conviventi per tutta la durata dell’erogazione dell’assegno.

Nel caso in cui i due genitori presenti nel nucleo non siano sposati, il richiedente potrà richiedere l'assegno solo se genitore naturale, adottivo o preadottivo dei tre minori.

Il nucleo familiare rilevante per il calcolo dell'ISEE è composto da:

  • richiedente
  • coniuge 
  • altri soggetti componenti la famiglia anagrafica 
  • tre figli minori per cui si richiede il beneficio.


Inoltre vanno considerati nel nucleo familiare:

  • i soggetti a carico ai fini IRPEF anche se non presenti nella scheda anagrafica della richiedente;
  • il coniuge non legalmente separato, ossia separato “di fatto”, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica della richiedente.


I coniugi separati “di fatto” non devono essere dichiarati dal coniuge richiedente quando si verificano le seguenti situazioni:

  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell'Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando è stata proposta separazione in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

Il diritto all'assegno decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si è verificata l'iscrizione dei tre figli minori nella scheda anagrafica del richiedente, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.


Il diritto all’assegno nel corso dell’anno di erogazione cessa nei seguenti casi:

  • qualora venga meno la presenza di tre minori nella famiglia del/della richiedente
  • qualora venga meno la residenza nel Comune di Milano del/della richiedente o di almeno uno dei tre figli minori
  • al compimento della maggiore età dei figli.

In questo caso, il diritto all'assegno cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene meno la presenza del minore.

L’assegno al nucleo familiare con tre figli minori può essere erogato:

  • sino ad un importo massimo di € 320,45 per i mesi di gennaio e febbraio 2022.

A partire dal mese di marzo 2022 l'Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori verrà sostituito dall' ASSEGNO UNICO per il numero dei mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori nello stato di famiglia del/della richiedente.

L’INPS effettua il pagamento degli assegni con cadenza semestrale posticipata, per l’anno 2022 il pagamento è riferito ai soli mesi di gennaio e febbraio.

Le domande devono essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. 

Ad esempio: per ottenere i contributi relativi all’ Assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori dei mesi di gennaio e febbraio 2022, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31/01/2023. 

Accedi al servizio

E’ possibile richiedere informazioni cliccando qui.

Le domande devono essere presentate esclusivamente presso le sedi dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) convenzionati con il Comune di Milano (consultare l'elenco nella sezione Allegati).

La presentazione della domanda è gratuita.

Modulistica e documenti

 

  • fotocopia della certificazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica (ISEE ordinario valido per prestazioni agevolate rivolte a minorenni)
  • fotocopia della carta di identità o valido documento di identità e codice fiscale del/della dichiarante
  • fotocopia del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo o Carta di Soggiorno del/della richiedente (per i cittadini non comunitari)
  • fotocopia delle coordinate bancarie intestate al/alla dichiarante (Codice IBAN)

Aggiornato il: 12/05/2023