Accertamento di compatibilità paesaggistica

Per ottenere il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica (art.167) il  proprietario, possessore o detentore dell’immobile o dell’area, può presentare domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità degli interventi effettuati in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica. L’autorità competente si pronuncia sulla domanda entro 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro 90 giorni.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore, in alternativa alla rimessione in pristino, è tenuto al pagamento di una sanzione pecuniaria che deve essere quantificata in relazione al profitto conseguito e, comunque, in misura non inferiore a cinquecento euro (art. 83 della L.R. 12/2005 e s.m.i.).

ll proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi:

  • per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  • per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
  • per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

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E' prevista la presentazione telematica attraverso il portale SUE "Impresainungiorno".

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Il professionista/avente titolo verrà avvisato attraverso e-mail/PEC per il relativo ritiro.  

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Aggiornato il: 30/01/2023