Per quali interventi e per quali titoli è dovuta la presentazione della Segnalazione Certificata per l’Agibilità di cui all’art 24 del DPR 380/01?
La Segnalazione Certificata di Agibilità, come previsto all’art 24 comma 2 del DPR 380/01, va presentata, per interventi effettuati con Permesso di Costruire o con Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA), con esclusivo riferimento ai seguenti interventi:
a. nuove costruzioni;
b. ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c. interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Per la CILA non ricorre la previsione, mentre ricorre l’obbligo della comunicazione di fine lavori.
Pertanto al termine dei lavori oggetto di CILA, non ricorrendo le fattispecie di cui sopra, è dovuta la presentazione della Comunicazione di fine lavori con l’intervenuta variazione catastale.
Diversamente, nel caso ad esempio di opere interne alle singole unità immobiliari o che non interessino l’intero edificio, il professionista si troverebbe a dover certificare le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’intero edifico in cui è posta l’unità immobiliare.
FAQ SUE n. 82 - Pubblicata il 27 agosto 2021
Aggiornato il: 27/08/2021