Quali sono i casi e con quali modalità è possibile la vendita di un box pertinenziale separato dall'unità abitativa?

Box pertinenziale realizzato in diritto di superficie o diritto d'uso, al di sotto di aree destinate a servizi di interesse pubblico e di interesse generale.
Alla pagina internet www.comune.milano.it/boxinconcessione è possibile trovare le informazioni sulle procedure attualmente in vigore per la cessione di questi box, riportati in uno specifico elenco all’interno del sito.

Box pertinenziale realizzato nel sottosuolo di area pubblica e acquistato con Convenzione del Comune di Milano.
Ai sensi dell'art. 115 comma 2 del R.E. i parcheggi pertinenziali realizzati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse, destinati a pertinenza di immobili privati non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziali e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata dal Comune, ovvero quando quest'ultimo abbia altrimenti autorizzato la cessione.
In tale caso qualora la convenzione stipulata dal Comune dovesse disciplinare che il box è liberamente vendibile disgiuntamente dall'alloggio potrà essere inoltrata all'Area Pianificazione Attuativa 2 - Unità Valorizzazione e Valutazioni del Comune di Milano, richiesta di determinazione del prezzo massimo di vendita del box in questione mediante il modulo allegato al seguente link https://www.comune.milano.it/servizi/rpv

Box pertinenziale realizzato con le modalità previste dalla Legge 122/1989 (Legge Tognoli).
La proprietà del parcheggio/autorimessa realizzato con le modalità previste dalla legge Tognoli su area privata può essere trasferita separatamente dall’unità immobiliare a cui il parcheggio è stato legato da vincolo pertinenziale, a condizione che esso sia contestualmente destinato a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune (art. 10 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha sostituito l’art. 9, comma 5, della legge 24 marzo 1989, n. 122), e ai sensi dell'art. 115 del Regolamento Edilizio anche ai comuni contermini. Pertanto, il Comune non dovrà rilasciare alcuna esplicita autorizzazione allo scioglimento del vincolo pertinenziale per la vendita del box separatamente dall'unità immobiliare a condizione che esso (il box) sia destinato a pertinenza di altra unità immobiliare sita nel Comune di Milano o Comuni contermini.

Box pertinenziale realizzato per il recupero del sottotetto.
Ai sensi dell'art. 64 comma 3 L.R. 12/2005 "Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali.......o alla relativa monetizzazione nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei ad assolvere tale obbligo. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé, per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo".
In mancanza di una diversa indicazione legislativa, la proprietà del parcheggio pertinenziale realizzato su proprietà privata per il recupero del sottotetto può essere trasferita separatamente dall'unità immobiliare a cui il parcheggio è stato legato da vincolo pertinenziale a condizione che esso sia contestualmente destinato a pertinenza di altra unità immobiliare sita nello stesso Comune (art. 10 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha sostituito l'art. 9, comma 5 della legge 24 marzo 1989, n. 122) e pertanto non necessita di alcuna autorizzazione da parte del Comune. Pur tuttavia l'art. 66 comma 1 della L.R. 12/2005 ha previsto che tali spazi per parcheggi possono essere reperiti anche esternamente al lotto di appartenenza, senza limiti di distanza dalle unità immobiliari cui è legato da rapporto di pertinenza purché nell'ambito del territorio comunale. Inoltre, poiché il rapporto di pertinenza è garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari la fattispecie edilizia si è perfezionata e pertanto la monetizzazione non è più consentita.

FAQ SUE n. 97 - Pubblicata il 12 ottobre 2022

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Aggiornato il: 30/03/2023