Modalità di pagamento del contributo di costruzione e monetizzazioni
Il richiedente/avente titolo potrà avvalersi delle seguenti modalità di pagamento :
unica soluzione secondo la seguente tempistica:
- PdC: entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso di rilascio o dalla formazione del silenzio assenso
- SCIA art. 23: entro 30 giorni dalla data di presentazione
- SCIA art. 22: entro la data di presentazione
- SCIA art. 22 e 23 condizionate: entro trenta giorni dalla data di comunicazione del SUE dell’avvenuta acquisizione dell'efficacia
rateizzazione e presentazione garanzia (non prevista in caso di sanatoria) per garantire il debito residuo maggiorato degli interessi legali (il tasso di interesse da applicarsi è quello vigente al momento della formazione del titolo edilizio) entro la scadenza di seguito indicata per la 1° rata e a versare quanto dovuto secondo la seguente modalità:
1° rata pari al 25% dell’importo dovuto entro:
- PdC: 30 giorni dalla data di notifica dell’avviso di rilascio o dalla formazione del silenzio assenso
- SCIA art. 22: la data di presentazione
- SCIA art. 23: 30 giorni dalla data di presentazione
- SCIA art. 22 e 23 condizionate: entro trenta giorni dalla la data di comunicazione del SUE dell’avvenuta acquisizione dell'efficacia
2° rata - 3° rata e 4° rata pari al 25% dell’importo dovuto per ciascuna, oltre agli interessi legali sul debito residuo come sopra indicati da corrispondere rispettivamente entro 180-360-540 giorni dalla data di notifica dell’avviso di rilascio nel caso di PdC o dalla data di presentazione delle SCIA art. 22 e 23 o entro trenta giorni dalla data di comunicazione del SUE dell’avvenuta acquisizione dell'efficacia, nel caso di SCIA condizionata.
N.B. - Per la SCIA ex art 22 o 23 condizionate alla data di comunicazione del SUE dell’avvenuta acquisizione dell’efficacia, è facoltà del richiedente/avente titolo optare per il pagamento del contributo di costruzione e/o monetizzazione in soluzione unica o in forma rateizzata.
Nel caso di SCIA edilizia ex art. 22 che comporti la corresponsione di oneri o monetizzazioni, per la quale ci si avvalga della modalità di pagamento in forma rateizzata, una volta autodeterminato l’importo, al solo fine della corretta determinazione dell'importo della polizza fideiussoria, è necessario effettuare il calcolo del piano di rateizzazione come di seguito indicato.
Il foglio di calcolo (disponibile nella sezione allegati) richiede l’inserimento, laddove ricorrano i casi, dei seguenti importi autodeterminati:
- oneri di urbanizzazione primaria
- oneri di urbanizzazione secondaria
- costo di costruzione
- smaltimento rifiuti
- monetizzazione dotazione di servizi
- monetizzazione parcheggi per interventi di recupero sottotetti (art 64.3 L.R.12/05)
- monetizzazione dotazione arborea di cui all’art.12.1 NA PdR
- monetizzazione mancata riduzione CO2 e impatto climatico di cui all’art.10.5 NA PdR
- monetizzazione invarianza idraulica e idrologica
- monetizzazione ERS in ambiti di Rigenerazione
- maggiorazione 5% del contributo di costruzione per aree DUSAF
Tali importi devono obbligatoriamente coincidere con quelli indicati nell'Allegato Comune.
NOTE
La facoltà di rateizzazione per le SCIA ex art. 22 comporta la necessità di effettuare il pagamento della prima rata utilizzando l'avviso di pagamento PagoPA generato dal portale Impresainungiorno e presentare, contestualmente, idonea fidejussione (vedere paragrafo "Polizze fideiussorie) per garantire il debito residuo calcolato dalla somma delle rimanenti 3 rate, maggiorato degli interessi legali (il tasso di interesse applicato è quello vigente al momento della formazione del titolo edilizio).
Si segnala che le date di scadenza delle rate dipendono dalla data di protocollazione della SCIA.
Il calcolo prevede il versamento del contributo di costruzione per aree DUSAF con la prima rata, unitamente ai diritti di segreteria e alle eventuali sanzioni, questi ultimi aggiunti al carrello dei pagamenti dal portale.
Prima di effettuare il calcolo occorre verificare l’attualità degli importi autodeterminati e di aver utilizzato i valori correnti di monetizzazione.
Ai fini della corretta determinazione dell'importo della polizza, è necessario verificare che il valore delle monetizzazioni siano aggiornati rispetto al momento della protocollazione della SCIA.
Per la SCIA art 23 il piano di rateizzazione e l’importo della polizza fideiussoria vengono comunicati contestualmente all’invio dell’avviso di pagamento della prima rata.
Nel caso di varianti si richiama quanto specificato con la Circolare n. 2/2011 e smi ovvero che gli importi da dichiarare all’interno del quadro dei pagamenti saranno solo quelli generati dalla variante e non dovranno essere ripetuti i valori del titolo originario ma solo l’eventuale differenza a favore del Comune. Nel caso vi sia una riduzione andrà invece presentata apposita istanza di rimborso.
Nel caso di varianti si richiama quanto specificato con la Circolare n. 2/2011 e smi e si indicano esclusivamente gli importi a variante, non quelli complessivi.
POLIZZE FIDEJUSSORIE
Le polizze fideiussorie devono essere rilasciate da primari istituti abilitati al rilascio di garanzie per le pubbliche amministrazioni. In particolare possono rilasciare le garanzie le imprese bancarie o assicurative che rispondono a determinati requisiti previsti dalla legge.
La garanzia dovrà prevedere espressamente l'escussione, da parte del Comune di Milano beneficiario, a 'prima richiesta', con esclusione della preventiva escussione del debitore principale. Inoltre dovrà prevedere che il Comune di Milano beneficiario possa effettuare la rivalsa diretta nei confronti dei fideiussori che hanno rilasciato le garanzie, i quali, in deroga all'art. 1945 c.c., non potranno opporre alcuna eccezione che potrebbe opporre il soggetto attuatore e non potranno avvalersi delle eccezioni di cui all'art. 1957 c.c..
La garanzia dovrà essere tacitamente rinnovabile fino a liberazione da parte del Beneficiario Comune di Milano. Nel caso di trasferimento della proprietà dell’immobile/i oggetto dell’intervento dovranno conseguentemente essere presentate nuove polizze aggiornate con i nominativi della nuova proprietà.
Il Foro competente per qualsiasi controversia dovrà essere quello del Comune di Milano beneficiario.
Le polizze, firmate digitalmente dal garante e dal contraente, dovranno avere l'autentica digitale notarile dei poteri del soggetto garante.
La fidejussione dovrà contenere la seguente clausola: “La sottoscritta Banca/Agenzia rimarrà obbligata fino a quando l'Ente Garantito non emetterà al contraente la lettera di svincolo”.
Le polizze fideiussorie, con le caratteristiche sopra descritte, al fine di consentire la valutazione agli uffici nei tempi di legge, dovranno essere obbligatoriamente caricate all’interno del portale Impresain1giorno (vedi istruzioni sulla modalità di inserimento nell’allegato Modalità invio polizza fidejussoira come integrazione tramite Mypage disponibile negli allegati in fondo a questa pagina).
AVVERTENZE
In caso di mancata presentazione di idonea polizza, il debito residuo dovrà essere corrisposto in unica soluzione.
In caso di mancato pagamento della singola rata, alla scadenza indicata nel piano di rateizzazione, si provvederà all'escussione parziale della polizza.
Il ritardato pagamento delle somme relative al contributo di costruzione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall’art. 42 del D.P.R. 380/2001.
Nel caso di ultimazione dei lavori prima del completamento del pagamento rateizzato, il debito residuo dovrà essere corrisposto in unica soluzione al momento della comunicazione di fine lavori/SCIA per l’agibilità.
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Aggiornato il: 12/03/2025